Dl Milleproroghe e obbligo formativo: fino al 31 dicembre 2023 è possibile recuperare eventuali crediti ECM

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Si avvisa gli iscritti che è stata pubblicata ieri, 27/02/2023, in Gazzetta Ufficiale nr. 49, la legge di conversione del decreto Milleproroghe (DL 198 del 29/12/2022). In relazione all’assolvimento dell’obbligo formativo ECM, è stato chiarito che il nuovo triennio formativo 2023/2025 è partito regolarmente e che fino al 31 dicembre 2023 è possibile recuperare eventuali crediti ECM non conseguiti nel triennio 2020/2022, in modo da portare a compimento l’obbligo.

Inoltre, è in fase di previsione (tramite provvedimento che dovrà essere emanato dalla Commissione Nazionale della formazione continua) una compensazione anche per il recupero dei crediti dei trienni precedenti: 2014/2016 e 2017/2019.

Per leggere l’atto si veda l’art. 4, comma 4 del Testo consolidato del Milleproroghe, presente in gazzetta:

“4. All’articolo 35 -bis , comma 1, del decreto-legge

21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla

legge 4 agosto 2022, n. 122, sono apportate le seguenti

modificazioni:

  1. a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2022»

sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

  1. b) al secondo periodo, le parole: «760.720 euro per

l’anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «760.720 euro

per l’anno 2022 e di 1.395.561 euro per l’anno 2023».

  1. All’articolo 5 -bis del decreto-legge 19 maggio 2020,
  2. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio

2022, n. 77, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1 -bis . Il termine per l’assolvimento dell’obbligo

formativo, ai sensi dell’articolo 16 -bis del decreto legislativo

30 dicembre 1992, n. 502, per il triennio 2020-

2022 è prorogato al 31 dicembre 2023. Il triennio formativo

2023-2025 ed il relativo obbligo formativo hanno

ordinaria decorrenza dal 1° gennaio 2023.

1 -ter . La certificazione dell’assolvimento dell’obbligo

formativo per i trienni 2014-2016 e 2017-2019 può essere

conseguita, in caso di mancato raggiungimento degli

obblighi formativi nei termini previsti, attraverso crediti

compensativi definiti con provvedimento della Commissione

nazionale per la formazione continua».